Depositi Dormienti
I depositi dormienti, ai sensi del DPR 22 giugno 2007, n. 116 sono:
- i depositi di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all'art.2, comm 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
I depositi diventano dormienti se:
- sono non movimentati ad iniziativa del titolare o da terzi da questo delegati (escluse le movimentazioni automatiche ad iniziativa della banca), da almeno 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro.
Al verificarsi della condizione di dormienza del rapporto la Cassa Rurale provvede:
- per i rapporti nominativi ad inviare comunicazione scritta al cliente a/m raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per i rapporti al portatore a redigere un avviso che va affisso presso l'albo dedicato alle comunicazioni alla clientela presso ciascuna Filiale. In allegato sono riportati gli avvisi dei rapporti al portatore che hanno maturato i requisiti per essere “dormienti” (non movimentati da oltre 10 anni e con saldo superiore a 100 Euro.
Il cliente ha tempo 180 giorni dal ricevimento della raccomandata o dall'esposizione dell'avviso per movimentare il rapporto. L'interruzione della dormienza può avvenire anche mediante semplice comunicazione mediante lettera scritta da parte del cliente nel quale dichiara di voler mantenere in essere il rapporto accesso presso la banca, come da fac-simile allegato.
Allo scadere dei 180 giorni, la Cassa Rurale deve estinguere il rapporto e devolvere le somme al Fondo seguendo la tempistica e le modalità previste dalla normativa vigente.
ELENCO AGGIORNATO DEPOSITI DORMIENTI - AL PORTATOREfac simile comunicazione di conferma
05 GIUGNO 2011
06 AGOSTO 2011
07 SETTEMBRE 2011
08 OTTOBRE 2011
09 NOVEMBRE 2011
01 GENNAIO 2012
RICHIESTA RIMBORSO AL FONDO DORMIENTI
Coloro che sono titolari di rapporti o loro aventi causa (eredi) le cui somme sono già confluite nel Fondo Dormienti possono chiederne il rimborso mediante la modulistica di seguito allegata.
Per la compilazione del modulo "attestazione intermediari" è necessario rivolgersi presso i nostri sportelli.
La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta deve essere inviata direttamente a Consap s.p.a., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale è stata affidata la gestione delle richieste di rimborso di somme affluite al Fondo "rapporti dormienti" (art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Per informazioni è attivo un call-center al n. 06/85796444 - fax n. 06/85796446 - e-mail: rapportidormienti@consap.it.
Le nostre filiali sono a disposizione per tutte le informazioni e l'assistenza necessaria alla redazione ed all'inoltro della domanda.
DOMANDA DI RIMBORSO
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE
ATTESTAZIONE INTERMEDIARI


